Aggiornamento PNRR: Misure in tema di energia

Il Parlamento ha approvato, in via definitiva, il DDL di conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante una serie di interventi volti a favorire l’attuazione del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC), nonché misure per l’attuazione delle politiche di coesione.

Riportiamo di seguito uno stralcio della Nota di Confindustria del 21 aprile scorso sul DDL di conversione in legge del Decreto-legge c.d. PNRR sul tema di energia.

Il DDL prevede apprezzabili interventi volti ad accelerare lo sviluppo dell’idrogeno verde e rinnovabile, semplificare i procedimenti autorizzativi per gli impianti da fonti rinnovabili, rivedere il regime transitorio per l’individuazione delle aree idonee.

 

Misure in materia ambientale ed energetica.

Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il perseguimento della resilienza energetica nazionale mediante una gestione del patrimonio pubblico orientata anche al conseguimento di obiettivi di risparmio energetico, il DL conferisce all’Agenzia del demanio (sentito il MEF) di individuare i beni immobili di proprietà dello Stato non inseriti in programmi di valorizzazione o dismissione di propria competenza, nonché, di concerto con le amministrazioni usuarie, dei beni statali in uso alle stesse, per installare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, con facoltà di accedere ai regimi di sostegno previsti dal medesimo decreto legislativo anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, disciplinando i relativi rapporti con i clienti finali nell’atto costitutivo della comunità, anche per impianti superiori a 1 MW (art. 16).

 Il DL, al fine di accelerare il processo di sviluppo del settore dell’idrogeno verde e rinnovabile, prevede poi che, con riferimento alle procedure di valutazione ambientale di competenza statale, tra i progetti attuativi del PNIEC cui deve essere data precedenza, abbiano priorità, in ogni caso, anche quelli relativi a impianti integrati di produzione, su scala industriale, di idrogeno verde e/o rinnovabile (art. 41).

 In prima lettura, inoltre, si segnala una integrazione all’art. 42, inizialmente dedicato unicamente a interventi di rinaturazione dell’area del Po, che prevede adesso anche misure per l’approvvigionamento idrico. In particolare, viene aggiunto un comma 1-bis, per cui, al fine di contribuire ai medesimi obiettivi di tutela del territorio e della risorsa idrica, si prevede uno slittamento al 30 giugno 2025 delle sperimentazioni sul deflusso ecologico da parte delle Autorità di bacino distrettuali, volte a contribuire al soddisfacimento del fabbisogno nazionale di prodotti agricoli e consentire di riesaminare e adattare gli strumenti attuativi vigenti per garantire la gestione integrata quali-quantitativa e la razionale utilizzazione delle risorse idriche, di cui all’articolo 21-bis del DL n. 21 del 2022. Inoltre, in attuazione del PNRR, si introducono disposizioni per la semplificazione dei procedimenti di valutazione ambientale nell’ottica della promozione dell’idrogeno verde e rinnovabile. In particolare, si prevede che i progetti relativi a impianti chimici volti alla produzione di idrogeno verde e di idrogeno rinnovabile siano soggetti esclusivamente alla VIA di competenza statale, fermo restando il requisito della loro “integrazione” e cioè che si tratti di impianti riferiti a una produzione su scala industriale e dotati di varie unità produttive funzionalmente connesse.

 Inoltre, il DL interviene in tema di quote di emissione dei gas a effetto serra, al fine di destinare una parte delle risorse dei proventi delle aste di CO2 e di competenza del MASE alla copertura delle spese per i servizi tecnico-specialistici necessari a garantire l’efficace attuazione delle misure previste dal PNRR, entro il limite massimo annuale di 3 milioni di euro (art. 45).

Si segnala, inoltre, che in prima lettura, è stata approvata una modifica all’art. 45, in materia di utilizzo dei proventi delle aste per le emissioni di CO2, cui si aggiungono anche disposizioni in materia di contrasto all’inquinamento atmosferico. In particolare, si prevede che, al fine di accelerare gli interventi strategici necessari a ricondurre la situazione di inquinamento dell’aria entro i limiti indicati dalla direttiva 2008/50/CE e per sostenere gli investimenti per far fronte all’emergenza energetica per impianti a fonti di energia rinnovabili e biocarburanti e per infrastrutture di ricarica elettrica per i veicoli anche del trasporto pubblico locale ovvero utilizzati in agricoltura, le risorse previste dall’articolo 30, comma 14-ter, del DL n. 34/2019, sono incrementate di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

 Viene, inoltre, istituito presso il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA), il Registro pubblico dei crediti di carbonio generati su base volontaria dal settore agroforestale nazionale, che sono utilizzabili nell’ambito di un mercato volontario nazionale, in coerenza con le disposizioni relative al Registro nazionale dei serbatoi di carbonio agroforestali e non possono essere utilizzati nel mercato EU ETS. Con successivo decreto interministeriale saranno adottate le linee guida volte ad individuare i criteri per l’attuazione del Registro e saranno definite le modalità di certificazione dei crediti e di gestione del Registro nell’ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), in coerenza con le informazioni territoriali e produttive presenti nei fascicoli aziendali censiti nel Sistema.

 Sempre in sede di prima lettura, si segnala l’introduzione dell’articolo 45-bis, con cui si prevede che il MASE può avvalersi del Gestore dei servizi energetici (GSE) per l’espletamento della Missione 2 del PNRR (Rivoluzione verde e transizione ecologica), mediante la sottoscrizione di appositi accordi, fermo restando il mantenimento, in capo al medesimo Ministero, di ogni responsabilità in merito all’attuazione degli investimenti stessi.

 Altra novità prevista dall’art. 47 è che l’incentivo tariffario previsto per la produzione e immissione in rete di biometano può essere esteso alla produzione di biometano tramite gassificazione delle biomasse.

 Il provvedimento interviene poi positivamente in materia di impianti da fonti rinnovabili (art. 47).

 In particolare, modificando l’attuale disciplina di cui all’art. 20 del D.lgs n. 199/2021 (c.d. FER 1) – che detta il regime transitorio applicabile in tema di “aree idonee” per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili applicabile in attesa dei criteri per la loro definitiva individuazione – prevede che: i) sono considerate aree idonee i siti e gli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all’interno dei sedimi aeroportuali, ivi inclusi quelli all’interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori; ii) sia ridotta la fascia rispetto in relazione alle aree sottoposte a tutela protezione con riferimento sia agli impianti eolici (da 7 a 3 km) che fotovoltaici (da 1 km a 500 m). Al riguardo, inoltre, si prevede espressamente che, nei procedimenti autorizzatori, resta ferma la competenza del Ministero della cultura a esprimersi solo in relazione ai progetti localizzati in aree sottoposte a tutela (e non più, quindi, anche sulle cd. aree contermini).

 Inoltre, il DL introduce condivisibili procedure semplificate per l’installazione di impianti fotovoltaici, stabilendo che siano liberamente installabili gli impianti fotovoltaici ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati, ovvero in cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento. Qualora tali interventi ricadano in una zona sottoposta a vincolo paesaggistico, l’installazione deve essere preceduta da apposita segnalazione alla Soprintendenza competente. Quest’ultima, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, nei 30 giorni successivi adotta provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa.

Con un’altra misura si prevede che, nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili localizzati in aree contermini a quelle sottoposte a tutela paesaggistica, il Ministero della cultura non si esprimerà più nell’ambito della conferenza di servizi con parere obbligatorio non vincolante.

 Il decreto poi apporta modifiche alla disciplina delle procedure autorizzative per l’installazione di tali impianti, di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, di Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità.

 Tra le varie modifiche, in generale condivisibili, si prevede che: i) il Ministero della cultura non partecipi più al procedimento unico in relazione ai progetti aventi a oggetto impianti alimentati da fonti rinnovabili localizzate nelle aree contermini ai beni sottoposti a tutela, ma solo qualora non siano sottoposti a valutazione di impatto ambientale; ii) l’autorizzazione unica sia rilasciata a seguito di un procedimento unico, cui partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione. Il rilascio dell’autorizzazione comprende il provvedimento di VIA, ove previsto, costituisce titolo a costruire ed esercire l’impianto e deve contenere l’obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell’impianto o, per gli impianti idroelettrici, l’obbligo alla esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale. Il termine massimo per la conclusione del procedimento unico è pari a centocinquanta giorni. Per i procedimenti di valutazione ambientale in corso alla data di entrata in vigore della disposizione, il procedimento unico di cui al presente comma può essere avviato anche in pendenza del procedimento per il rilascio del provvedimento di valutazione di impatto ambientale.

 Inoltre, si prevede che, fino al 31 dicembre 2025, gli enti locali nei cui territori sono ubicati gli impianti a fonti rinnovabili finanziati a valere sulle risorse di cui alla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2, del PNRR, possono affidare in concessione aree nelle proprie disponibilità per la realizzazione degli impianti volti a soddisfare i fabbisogni energetici delle comunità energetiche rinnovabili.

 In prima lettura, sono state approvate modifiche che prevedono l’esenzione dalla VIA, fino al 30 giugno 2024, dei progetti di impianti di energia rinnovabile, nonché dei progetti di stoccaggio dell’energia rinnovabile ricadenti nelle aree contemplate dal Piano Terna, già sottoposti positivamente a valutazione ambientale strategica e dei progetti di rete elettrica necessari per integrare l’energia rinnovabile nel sistema elettrico (art. 47). Si prevede anche che le disposizioni di cui al decreto MiSe n. 65 del 2018 (disciplina tecnica e incentivi per il biometano) continuino ad applicarsi ai progetti per la realizzazione o conversione di impianti di produzione di biometano e biocarburanti diversi dal biometano, per i quali: alla data del 31 dicembre 2022 sia stato rilasciato il provvedimento favorevole di VIA; sia stato rilasciato il provvedimento di non assoggettamento a tale procedura; qualora siano oggetto di procedura a evidenza pubblica, alla data del 31 dicembre 2022 sia stato sottoscritto il contratto con l’amministrazione aggiudicatrice.

 Infine, in tema di teleriscaldamento, sono previste delle modifiche al decreto legislativo n. 102 del 2014, affidando all’Arera il compito di stabilire le tariffe di cessione del calore in modo da armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse (art. 47-bis).

 Si dispone poi che, al fine di assicurare il rispetto delle tempistiche di attuazione del PNRR nonché per la realizzazione degli impianti necessari a garantire la sicurezza energetica, il MASE adotti un decreto avente a oggetto la disciplina semplificata per la gestione delle terre e delle rocce da scavo (art. 48). Il decreto, tra gli altri, disciplinerà la gestione delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti provenienti da cantieri di piccole dimensioni e di grandi dimensioni (sia quelli assoggettati a VIA o AIA, sia quelli non assoggettati a tale permitting), compresi quelli finalizzati alla costruzione o alla manutenzione di reti e infrastrutture. Ciò consentirà anche di abbattere i costi di gestione di questi materiali strategici, ossia le terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti, con impatti in positivo per la realizzazione delle opere PNRR.

A questo proposito, si segnala che in sede di prima lettura è stata aggiunta al comma 1, dell’articolo 48 la lettera e-bis), per cui nella predisposizione del decreto citato si dovrà fare riferimento, tra gli altri, anche ad ulteriori disposizioni di semplificazione per i cantieri di micro-dimensioni, per i quali è attesa una produzione di terre e rocce non superiori a 1.000 metri cubi.

 Infine, in Commissione, è stato approvato un emendamento che introduce misure contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche (art. 29-bis). In particolare, si dispone che il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare si avvalga del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio per tali finalità e, altresì, per garantire alla Presidenza il coordinamento necessario ad affrontare situazioni di criticità ambientale nelle aree urbanizzate che vengano interessate da fenomeni di esondazione e alluvione. Inoltre, viene previsto, nell’ambito degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, il coinvolgimento del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare.

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