CBAM – Scadenza secondo periodo di rendicontazione: 30 aprile 2024
Nella lotta alle emissioni di carbonio, l’Unione Europea istituisce il Reg. 956/2023 del 10/05/2023 con cui affronta il problema delle emissioni di gas ad effetto serra incorporate nelle merci che entrano nell’unione doganale. Il meccanismo creato dal Reg. 956/2023 va sotto il nome di CBAM, acronimo di Carbon Border Adjustment Mechanism.
Tale Regolamento è un elemento essenziale del GreenDealEuropeo che punta a ridurre entro il 2030 le emissioni di gas a EffettoSerra di almeno il 55% rispetto ai livelli del 1990 e raggiungere la NeutralitàClimatica entro il 2050.
Il Regolamento di esecuzione disciplina gli obblighi di comunicazione indicati nell’articolo 35 del Regolamento CBAM per le merci elencate all’allegato I – cemento, energia elettrica, concimi, alluminio, prodotti di ghisa, di ferro e acciaio e alcune sostanze chimiche – importate nel territorio doganale dell’Unione Europea durante il periodo transitorio.
In questa fase sarà necessario predisporre su base trimestrale, entro un mese dalla fine di ciascun trimestre, una Relazione CBAM.
La seconda relazione è da presentare entro il 30 aprile
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