Attenzione ai sistemi di rilevazione delle presenze basati sui dati biometrici dei dipendenti. Se manca la base normativa si rischia la sanzione
L’Autorità Garante con il Provvedimento 14 gennaio 2021, n. 166 si è pronunciata sull’utilizzo dei sistemi di rilevazione delle presenze basati sul trattamento di dati biometrici dei lavoratori.
Ha evidenziato la necessità di considerare preventivamente il ricorso ad altri sistemi e/o dispositivi – meno invasivi – che possano assicurare l’attendibile verifica delle presenze, senza fare ricorso al trattamento dei dati biometrici.
Uno specifico trattamento avente ad oggetto dati biometrici, perché possa essere lecitamente iniziato, è necessario che trovi il proprio fondamento in una disposizione normativa che abbia le caratteristiche richieste dalla disciplina di protezione dei dati. Il difetto di base giuridica non può essere superato né dal consenso dei dipendenti, né richiamando il legittimo interesse del titolare.
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