MISE: Fondo per il sostegno alle grandi imprese in temporanea difficoltà finanziaria – Presentazione domande dal 20 settembre 2021
E’ stato pubblicato il decreto per gli incentivi alle imprese 3 settembre 2021 previsto dall’articolo 14, comma 1, del decreto ministeriale 5 luglio 2021, con il quale sono stati definiti i termini e le modalità di presentazione delle domande di accesso al Fondo per il sostegno alle grandi imprese in temporanea difficoltà finanziaria.
Le domande potranno essere presentate a partire dalle ore 12:00 del giorno 20 settembre 2021 utilizzando la piattaforma informatica, che sarà raggiungibile dal sito web dell’Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia (www.invitalia.it).
Il Fondo per il sostegno alle grandi imprese in temporanea difficoltà finanziaria, con una dotazione 400 milioni di euro, è un fondo, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, finalizzato a sostenere la continuità operativa delle grandi imprese che si trovano in situazione di temporanea difficoltà finanziaria connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, attraverso la concessione di finanziamenti agevolati. Il Fondo, istituito dall’articolo 37 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 e disciplinato dal decreto ministeriale 5 luglio 2021, opera ai sensi del Quadro Temporaneo per le misure di aiuto distato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19, di cui alla comunicazione C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 e successive modificazioni e integrazioni.
La Commissione europea, con decisione C(2021) 6125 final del 16 agosto 2021, ha autorizzato il regime di aiuti relativo agli interventi del predetto Fondo.
A chi si rivolge
Possono beneficiare delle agevolazioni le grandi imprese, anche in amministrazione straordinaria, operanti sul territorio nazionale e in qualsiasi settore economico (con la sola esclusione del settore bancario, finanziario e assicurativo) che, alla data di presentazione della domanda di agevolazione:
- versano in situazione di temporanea difficoltà finanziaria, in relazione alla crisi economica connessa con l’emergenza epidemiologica da Covid-19, determinata dalla presenza di flussi di cassa prospettici inadeguati a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate, ovvero dalla sussistenza delle condizioni che valgono a qualificare l’impresa in difficoltà ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014);
- presentano prospettive di ripresa dell’attività;
- hanno una sede legale e operativa ubicata sul territorio nazionale;
- non rientrano tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- non sono sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
- hanno restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero dello sviluppo economico;
- non sono destinatarie di una sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni;
- sono regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese;
- i cui legali rappresentanti o amministratori non sono stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda.
Cosa finanzia
Ai fini dell’accesso alle agevolazioni, le imprese devono presentare un piano di rilancio, realistico e credibile, dell’azienda o di un suo asset, che illustri:
- le azioni che si intendono porre in essere per sostenere la ripresa o la continuità dell’attività d’impresa;
- le prospettive di collocazione dell’impresa sul mercato, fornendo elementi giustificativi sullo stato di difficoltà temporaneo e sulla capacità di rimborso integrale del finanziamento eventualmente concesso;
- le azioni che saranno individuate per ridurre gli impatti occupazionali connessi alla situazione di temporanea difficoltà finanziaria;
- le esigenze di liquidità per il prosieguo dell’attività, nonché le eventuali ulteriori azioni che si intendono intraprendere ai fini di una eventuale operazione di ristrutturazione aziendale, ivi inclusi la cessione o rilevazione dell’impresa o di suoi asset.
Le agevolazioni
Le agevolazioni sono concesse nella forma di finanziamento agevolato, definito in conformità con il punto 27, lettera a), del “Quadro temporaneo”, da restituire in cinque anni.
L’importo complessivo non può essere superiore, alternativamente:
- al doppio della spesa salariale annua dell’impresa proponente per il 2019 o per l’ultimo esercizio disponibile, compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell’impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti. Nel caso di imprese create a partire dal 1°gennaio 2019, l’importo massimo del finanziamento non può superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività;
- al 25 per cento del fatturato totale dell’impresa proponente nel 2019.
L’importo del finanziamento concesso alla singola impresa o al gruppo di imprese beneficiare non può, in ogni caso, eccedere, 30 milioni di euro.
Termini e modalità di presentazione delle istanze
Con il decreto direttoriale 3 settembre 2021, sono stati definiti i termini e le modalità di presentazione delle domande di accesso al Fondo.
Per tutte le informazioni e per richiedere supporto per partecipare al bando contatta il Servizio Finanza